Normativa per Lavoratori Isolati

La sicurezza del lavoratore isolato, e quindi l’obbligo di legge è espressamente previsto da disposizioni normative.

Il più importante è ovviamente, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (conosciuto come testo unico della sicurezza):

Art. 43 (Disposizioni generali)

  1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:


a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);


c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da’ istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;


e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Tali prescrizioni, peraltro, son state a suo tempo anticipate dal Decreto Ministeriale n° 388 del 15 luglio 2003, che all’art. 2 – punto 1 – lettera b):

  1. Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
  1. cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
  2. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
  1. Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
  1. pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
  2. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e’ aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica.

Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e’ tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

  1. Nelle aziende o unita’ produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita’ in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita’ produttiva, il datore di lavoro e’ tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Il D.M. 388 del 15 luglio 2003 è stato interamente richiamato all’art. 45, comma 1 e 2, del D. Lgs. 81/2008.

Quindi in base a tale normativa il Datore di lavoro deve adottare le misure adeguate per tutelare la Salute e la Sicurezza dei lavoratori.

I lavoratori, se impossibilitati a chiedere aiuto in caso di pericolo, non possono operare da soli in luoghi isolati. Pertanto, è sempre indispensabile la presenza di un collega vicino.

E’ importante non dimenticare una regola generale:

Il Datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i sistemi di comunicazione, mantenendo gli stessi in buone condizioni di funzionamento e manutenzione. I telefoni cellulari privati dei lavoratori non possono essere verificati dal datore di lavoro, e quindi non costituiscono un mezzo idoneo, ed inoltre la quasi totalità non posseggono la funzione uomo a terra, e quindi inadeguati in caso di malore e/o infortunio con perdita di coscienza.