La sicurezza del lavoratore isolato, e quindi l’obbligo di legge è espressamente previsto da disposizioni normative.
Il più importante è ovviamente, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (conosciuto come testo unico della sicurezza):
Art. 43 (Disposizioni generali)
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da’ istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
Tali prescrizioni, peraltro, son state a suo tempo anticipate dal Decreto Ministeriale n° 388 del 15 luglio 2003, che all’art. 2 – punto 1 – lettera b):
Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e’ aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica.
Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e’ tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
Il D.M. 388 del 15 luglio 2003 è stato interamente richiamato all’art. 45, comma 1 e 2, del D. Lgs. 81/2008.
Quindi in base a tale normativa il Datore di lavoro deve adottare le misure adeguate per tutelare la Salute e la Sicurezza dei lavoratori.
I lavoratori, se impossibilitati a chiedere aiuto in caso di pericolo, non possono operare da soli in luoghi isolati. Pertanto, è sempre indispensabile la presenza di un collega vicino.
E’ importante non dimenticare una regola generale: